Gli ambiti di competenza del dietista vengono definiti dal:

 D.M. 14 SETTEMBRE 1994, n.744 - Profilo professionale del dietista 

Art.1

È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo:

Il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

Gli specifici atti di competenza del dietista sono:

  1. Organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;
  2. Collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
  3. Elabora, formula e attua le diete prescritte da medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;
  4. Collabora con le altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;
  5. Studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;
  6. Svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero ed il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionista.

 CODICE DEONTOLOGICO 

Il codice deontologico è stato approvato dall'assemblea dei soci ANDID (Associazione Nazionale dei Dietisti), ultima revisione a Bologna, il 7 dicembre 2012 e regolamenta la responsabilità professionale verso la società, gli utenti/clienti, gli altri operatori, i colleghi e la responsabilità disciplinare.
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